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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO
Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Sono elencati solo alcuni articoli, l'Ordinamento completo potrete leggerlo
sul sito regionale degli psicologi.
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Art. 1:
Definizione della professione di psicologo
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La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi
e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività
di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
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Art. 2:
Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo
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Per
esercitare la professione di psicologo è necessario aver
conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di
Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
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L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in
possesso di adeguata documentazione attestante
l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro della Pubblica
istruzione, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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Art. 3:
Esercizio dell’attività psicoterapeutica
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L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad
una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedono adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
presso scuole di specializzazione universitaria a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
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Agli
psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di
competenza esclusiva della professione medica.
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Previo
consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante
sono tenuti alla reciproca informazione.
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Art. 4:
Istituzione dell’albo
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Art. 5:
Istituzione dell’Ordine degli psicologi
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Gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine degli psicologi. Esso è
strutturato a livello regionale e, limitatamente alle
provincie autonome di Trento, Bolzano, a livello
provinciale.
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