L’art. 200
C.P.P.(1) dispone che non possono essere obbligati a deporre, su ciò che hanno
appreso nell’esercizio della propria attività, tra gli altri, tutti
gli esercenti una “professione sanitaria”. In questa categoria sono
da comprendere, evidentemente, anche gli psicologi(2).
Lo stesso articolo pone un’unica eccezione, nel primo
comma, allorché elimina il divieto per i casi in cui, i detti
professionisti, hanno “l’obbligo di riferirne all’Autorità
Giudiziaria”.
La categoria professionale sanitaria, ha, infatti, nel
nostro ordinamento penale, l’obbligo del “referto”,
previsto dall’art. 365
C.P.P.(3)
e regolato dall’art. 334
C.P.P.(4). Tale obbligo sorge allorché, nell’ambito della
prestazione erogata, il professionista ha conoscenza di una
fattispecie che mostri i caratteri di un delitto perseguibile
d’ufficio.
Tale obbligo prevede però
un’importante eccezione, quella introdotta dal legislatore al 2°
comma dell’art. 365
C.P.P.(3), nei casi
in cui “il referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale”.
In più l’art. 256
C.P.P., che regolamenta il rapporto tra il dovere di esibizione e
i “segreti” esclude il detto “dovere”
nel caso in cui il professionista dichiari per iscritto che si
tratta di segreto professionale.