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LA DISCIPLINA DEL SEGRETO PROFESSIONALE PER GLI PSICOLOGI

La disciplina del segreto professionale è dettata innanzitutto dalla normativa statale, con validità per tutte le categorie professionali ivi individuate, ed in secondo luogo dai singoli ordini professionali che, nei propri codici deontologici, fissano, ovviamente in armonia con le disposizioni statali, le soglie ed i parametri di rispetto connaturati alle prestazioni fornite all’utenza.

Le note potrete leggerle sul sito regionale degli psicologi.
 


  • L’art. 200 C.P.P.(1) dispone che non possono essere obbligati a deporre, su ciò che hanno appreso nell’esercizio della propria attività, tra gli altri, tutti gli esercenti una “professione sanitaria”. In questa categoria sono da comprendere, evidentemente, anche gli psicologi(2).

    Lo stesso articolo pone un’unica eccezione, nel primo comma, allorché elimina il divieto per i casi in cui, i detti professionisti, hanno “l’obbligo di riferirne  all’Autorità Giudiziaria”.

    La categoria professionale sanitaria, ha, infatti, nel nostro ordinamento penale, l’obbligo del “referto”, previsto dall’art. 365 C.P.P.(3) e regolato dall’art. 334 C.P.P.(4). Tale obbligo sorge allorché, nell’ambito della prestazione erogata, il professionista ha conoscenza di una fattispecie che mostri i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.

    Tale obbligo prevede però un’importante eccezione, quella introdotta dal legislatore al 2° comma dell’art. 365 C.P.P.(3), nei casi in cui “il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

    In più l’art. 256 C.P.P., che regolamenta il rapporto tra il dovere di esibizione e i “segreti” esclude il detto “dovere” nel caso in cui il professionista dichiari per iscritto che si tratta di segreto professionale.

(1) Art. 200 C.P.P. (Segreto professionale)
(2) esercenti la professione sanitaria
(3) Art. 365
C.P.P. (Omissione di referto)
(4)
Art. 334 C.P.P. (Referto)

Dal 19 nov 2006

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Ultimo aggiornamento: 25-nov-2011